![]() Accesso utente |
Davvero quel diritto è incoercibile?La parola è piaciuta. Suona bene ed esprime qualcosa che non ammette replica. I giornali l’hanno subito ripresa e rilanciata. Ma dopo l’entusiasmo iniziale, quando subentra la riflessione nasce subito la domanda: cos’è incoercibile? Qualche commentatore frettoloso ha detto che il termine «incoercibile» si riferisce al diritto di avere figli. Non è vero. La sentenza non applica questo termine ad un presunto diritto al figlio, ma alla «determinazione di avere figli»: «La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, …non può che essere incoercibile». Chiaro. Nessuno, neppure il legislatore, può negare all’uomo e alla donna uniti in una relazione affettiva stabile il diritto di volere dei figli, perché questa decisione «concerne la sfera più intima e intangibile della persona umana», cioè nasce dalla natura stessa di questo rapporto, e nulla e nessuno può negare e impedire ciò che nasce dalla natura. Se le cose stanno così, dobbiamo subito concludere che la sentenza non ha detto nulla di nuovo. Gli sposi hanno diritto di decidere se avere o non avere figli. Nessuno ha mai detto il contrario. Solo nei Paesi dittatoriali il legislatore pretende di intervenire nella decisione della coppia, stabilendo quanti figli l’uomo e la donna devono avere. Sono gli sposi e solo gli sposi a decidere. Ma altro è avere il diritto di decidere di avere figli, e altra cosa è il diritto di ottenere questo risultato a qualunque costo. Sono cose diverse. Anche la decisione di avere figli è soggetta alla legge della ragionevolezza e alla legge del rispetto che è dovuto al figlio stesso. E’ evidente che la giovane donna che a Lecce, per soddisfare il suo desiderio di maternità, ha rapito una bimba dopo la morte della sua figlioletta, non potrà portare come giustificazione giuridica l’irrevocabilità del suo diritto ad avere un figlio. Non basta avere un diritto, ma è altrettanto importante il modo con cui si vuole esercitare il proprio diritto. Dalla decisione alla realizzazione della decisione. Per questo nasce subito un’altra domanda: questa «incoercibilità» quale peso ha nella scelta degli strumenti per realizzare la determinazione ad avere figli? E’ un termine che si può applicare anche ai modi con cui si possono procreare dei figli? Una volta questo problema non si poneva, perchè l’unico modo per mettere in esecuzione questa decisione era l’unione intima degli sposi. L’uomo e la donna mettevano in azione gli strumenti vivi di cui la natura li aveva dotati. Oggi la tecnica permette di procreare un figlio anche in modo parzialmente diverso da quello fornito dalla natura. E’ questo il motivo per cui oggi gli sposi e il legislatore devono chiedersi se è legittimo ricorrere a queste tecniche per mettere in esecuzione il desiderio e la decisione di procreare un figlio. Perché? Perchè queste tecniche permettono di realizzare il desiderio del “figlio in braccio”, ma è un figlio che porta in sé problemi per il modo con cui è stato messo al mondo. E questi danni vengono pagati dal figlio con la sua vita. E’ giusto realizzare un desiderio che però produce danni nel figlio desiderato? Il legislatore potrebbe intervenire e pur riconoscendo alla coppia il diritto ad avere un figlio, può mettere in discussione il mezzo per raggiungere questo scopo. Tutti hanno diritto di scioperare, ma il diritto allo sciopero non conferisce anche il diritto di realizzarlo come ognuno vuole, nei tempi e con modalità stabilite dagli stessi scioperanti, magari spaccando vetrine e bruciando auto per renderlo più efficace. L’esercizio di qualunque diritto deve tener conto degli effetti che produce sui diritti degli altri. Il legislatore parte dall’affermazione che non si causano nel procreato danni e problemi rilevanti nel farlo nascere in questo modo. Ma se è vero che nascere in modo naturale e in modo artificiale (la cosiddetta procreazione assistita omologa o eterologa) sono equivalenti, perché allora il legislatore si preoccupa di mettere dei limiti? Se non ci sono problemi, spetta alla coppia e solo alla coppia decidere come procreare un figlio, magari affittando un utero se è necessario. Se il legislatore ha sentito il bisogno di porre delle limitazioni è già un segno che la procreazione artificiale non è così innocua come lo stesso legislatore vorrebbe far credere, ma crea qualche problema che lo stesso intende scongiurare limitando il ricorso alla metodica e stabilendo che questa sia possibile solo alle coppie che hanno i requisiti richiesti dalla legge 40 per l’inseminazione omologa. Il diritto incoercibile dell’embrione ad essere rispettato. E’ più che giusto rispettare i diritti della coppia, ma è altrettanto giusto e doveroso rispettare il diritto dei figlio. E il primo diritto del figlio è che la coppia eviti tutti quei comportamenti che possono portare un danno alla sua vita. Tutti sono concordi nel dire che durante la gravidanza la donna deve sospendere quelle abitudini e comportamenti che possono danneggiare l’embrione e il feto. E’ una questione di buon senso. Ecco allora la domanda: la procreazione artificiale tanto omologa quanto eterologa che influenza ha sul figlio? Qui incomincia il balletto delle opinioni diverse. Per alcuni non esistono problemi: tutto va bene. Per altri invece i danni ci sono e abbondanti. Il primo grande danno consiste nella eliminazione di un’alta percentuale di embrioni: almeno l’ottanta per cento. Un vero eccidio. Cosa dice il legislatore? La sua risposta è chiara: l’embrione non è ancora un figlio, per il semplice fatto che non è ancora una persona. Distingue tra chi è persona e chi persona ancora non è. Per cui in un eventuale contrasto prevale il diritto della persona su chi persona ancora non è. Distruggendo l’embrione non si elimina un figlio, ma una non-persona. Questa non è una risposta. Per due motivi. Anzitutto perché dovrebbe dimostrare perchè mai non si debba applicare il termine “persona” ad un essere che porta in sé il Dna umano, e che non è solo un grumo di cellule, ma è animato da un principio attivo che contiene il progetto di tutto lo sviluppo successivo con il potere di realizzarlo, tanto che dopo nove mesi se non si interviene con un’azione distruttiva apparirà con il suo volto sorridente, le sue manine e le sue labbra che vanno a cercare il seno da cui trae nutrimento. Per la donna che lo porta in seno non è una non-persona, ma è già suo figlio. In secondo luogo perché dopo aver detto che non è una persona ha il dovere di spiegare cos’è quella realtà che con la sua legge permette di eliminare. E non si dica: il legislatore non permette per legge l’eliminazione degli embrioni, ma una operazione che ha come fine la procreazione e come effetto collaterale questa spiacevole conseguenza, perché si è responsabili non solo degli effetti voluti, ma anche degli effetti previsti. E l’eliminazione dell’ottanta per cento degli embrioni è un effetto prevedibile e previsto, come sono previsti altri danni quali la sindrome del sopravissuto (la mia vita è costata la vita di altri), dell’anonimo (non hanno voluto me, ma un figlio), del posseduto (non sono mio e della vita, ma di chi mi ha fabbricato in laboratorio). Per l’eterologa si aggiunge il problema dell’identità. Di chi sono? Sono di chi mi ha trasmesso la sua vita (il genitore biologico) o di chi mi ha portato in seno e mi circonda di amore? Il caso delle due gemelline riportato dalla cronaca e che ora vengono contese tra i genitori biologici e i genitori adottivi rivela in quali complicazioni si possa cadere quando ci allontaniamo dalla natura e dai suoi processi procreativi. Sostituire la natura con la tecnica nell’ambito procreativo apre situazioni e interrogativi inquietanti. Ed è semplicistico risolverli dicendo che basta tacere al figlio le sue origini, perché un male resta tale anche se la persona non ne è consapevole. Un furto non cessa di essere un furto se il derubato non se ne accorge. Non si può costruire una società e una rete di relazioni tacendo all’interessato le sue radici e fingendo che tutto vada bene, perché la persona non è solo quello che è nel presente, ma è anche quello che gli è stato trasmesso dai genitori biologici attraverso il loro patrimonio cromosomico. E anche se si vuole sostenere che queste difficoltà verranno superate con l’amore che si ha per il procreato, almeno si abbia l’onestà di riconoscere che i problemi ci sono e che può essere un comodo alibi per il legislatore scaricarli sulla “saggezza” del giudice che dovrà dipanare questa complicata e spesso irrisolvibile matassa. Giordano Muraro o.p.
|